lo statuto del'associazione
"La Memoria - ONLUS"
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Articolo 1
E’ costituita l'associazione denominata "LA MEMORIA - ONLUS",
di seguito detta associazione, che persegue esclusivamente finalità
di solidarietà sociale, attraverso la promozione dei valori
dell’eguaglianza, della democrazia e della convivenza multietnica
e pluriculturale, in Italia ed all’estero.
Articolo 2
L'associazione ha sede in Roma, Via Santamaura, 46. e potrà
istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città
d'Italia o all’estero mediante delibera del consiglio direttivo.
La sede potrà essere trasferita con una semplice delibera dell’assemblea.
L’associazione è disciplinata dal presente statuto e
dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie,
si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti
associativi o attività.
L’associazione ed i rapporti tra i suoi associati sono regolati,
per quanto non previsto dal presente statuto, dalle norme della Costituzione
della Repubblica Italiana, del codice civile e della legislazione
vigente in Italia.
L’associazione adotterà le procedure previste dalla normativa
per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento
d’ente morale.
La durata dell'associazione è illimitata.
OGGETTO
Articolo 3
La Memoria – Onlus è un'associazione che non ha fini
di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà
sociale, sia in Italia, sia all’estero.
Pertanto, svolge soltanto le attività indicate nel successivo
articolo e quelle ad esso strettamente connesse. Inoltre l’associazione:
v non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate
a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale
che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima
ed unitaria struttura;
v impiega gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività e degli scopi istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse;
v in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il
patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo,
ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le
condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
L’associazione è apartitica ed è organizzata in
base ai principi di democraticità e di elettività e
gratuità delle cariche sociali.
Articolo 4
L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali
ed ha per scopo la promozione, l'elaborazione e la realizzazione di
progetti ed attività di solidarietà sociale, tra cui
l'attuazione di iniziative socio educative e culturali, in relazione
ai reali bisogni espressi dai beneficiari e nel pieno rispetto della
loro identità e cultura.
Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nei principi
della Costituzione Italiana.
L'associazione svolge le seguenti attività:
• Promozione dell’istruzione e della formazione professionale;
• Assistenza sociale e socio-sanitaria in favore dei soggetti
più deboli e di coloro che vivono in condizioni di particolare
disagio ed emarginazione;
• Promozione e tutela dei diritti umani e civili;
• Promozione e valorizzazione della cultura;
• Informazione e divulgazione;
• Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e dell’ambiente
L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento
degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con associazioni,
Enti locali ed altre organizzazioni aventi scopi analoghi o connessi
ai propri, attraverso la stipula di apposite convenzioni.
L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività
culturale o ricreativa e potrà acquisire beni per il migliore
raggiungimento dei propri fini.
L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento
e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste
dalla legislazione vigente.
L'associazione è aperta a chiunque condivida i principi della
solidarietà, della democrazia, dell’uguaglianza e della
tolleranza.
E' fatto espresso divieto all'associazione di svolgere attività
diverse da quelle tipiche sopra elencate e da quelle ad esse direttamente
connesse, il tutto in conformità di quanto disposto dall'articolo
n. 10 lettera c) del decreto legislativo n. 460/1997.
ASSOCIATI
Articolo 5
Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, tutti
coloro che aderiscono allo statuto ed intendono collaborare per il
raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come associati sia le persone fisiche
sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante
l’invio della domanda di adesione sulla quale decide senza obbligo
di motivazione il consiglio direttivo.
Gli associati, denominati anche soci, possono essere:
- Soci fondatori
Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato
l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione
insindacabile ed inappellabile del consiglio direttivo, saranno ammessi
con tale qualifica, in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente
associativo.
- Soci operativi
Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione
prestando un’attività gratuita e volontaria secondo le
modalità stabilite dal consiglio direttivo e versando una specifica
quota stabilita dal consiglio stesso di anno in anno.
- Soci onorari
Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano
acquisito particolari meriti per la loro opera sui temi di interesse
per l’associazione o che siano impossibilitati a farne parte
effettiva per espresso divieto normativo. I soci onorari sono ammessi
per approvazione dell’assemblea su proposta del consiglio direttivo.
- Soci sostenitori o promotori
Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione
in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
Tutti i soci possono partecipare alle riunioni dell’assemblea
dei soci, con uguale diritto di voto.
Pertanto, in conformità di quanto disposto dall'articolo 10
lettera h) del decreto legislativo n. 460/1997, tutti gli associati
hanno uguali diritti e hanno altresì uguale diritto di voto
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Articolo 6
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie
e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che,
nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi
dell'associazione ed a pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare
fissato dall'assemblea.
Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a svolgere
le attività preventivamente concordate ed a recedere dall’appartenenza
all'associazione.
E' peraltro espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa poiché la qualità di associato
è a tempo indeterminato.
Articolo 7
Tutti i soci cessano di appartenere all’associazione per:
• Decesso.
• Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene
su decisione del consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato
versamento della quota sociale annuale.
• Dimissioni volontarie, mediante l’invio, in qualsiasi
momento, di una comunicazione al consiglio direttivo. Tale recesso
avrà decorrenza immediata, restando fermo l'obbligo per il
pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
• Espulsione, da parte del consiglio direttivo, su proposta
deliberata a maggioranza semplice dal collegio dei probiviri, previa
contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile
e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto
previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi
che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione,
non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto
sul patrimonio dell'associazione stessa.
I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione
e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o
autonomo, subordinato o para-subordinato.
RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO
Articolo 8
Il patrimonio sociale è indivisibile.
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi dell'associazione
e per sopperire alle sue spese di funzionamento saranno costituite:
a) dalle quote sociali annue stabilite dal consiglio direttivo;
b) dai proventi derivanti da eventuali attività associative
di promozione, informazione e sensibilizzazione (manifestazioni, iniziative
sociali e culturali, ecc.);
c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi
dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati,
diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
d) da contributi di organismi internazionali;
e) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali;
f) da eventuali beni mobili e/o immobili che potranno essere acquisiti.
L’associazione avrà la facoltà di acquisire beni
mobili e/o immobili, accettando donazioni, lasciti e beni destinati
in via successoria, mediante delibera del consiglio direttivo.
I singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse
comuni.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi dell'associazione:
• l'assemblea dei soci,
• il consiglio direttivo;
• il collegio dei revisori;
• i probiviri;
• il presidente.
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 10
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità
degli associati. Le sue deliberazioni, prese in conformità
alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L'assemblea è il massimo organo deliberante.
In particolare l'assemblea ha il compito di:
• ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita
dal consiglio direttivo;
• approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
• deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione
e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.
Articolo 11
L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché
nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di
aprile.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga
richiesto dal presidente dell'associazione, dal consiglio direttivo
o da almeno un terzo dei soci.
La convocazione è fatta dal presidente dell'associazione o
da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione
raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto
giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso
di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede, almeno
quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta
elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine
del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima
che di un’eventuale seconda convocazione. L'assemblea può
essere convocata in seconda convocazione in ora successiva, nello
stesso giorno della prima convocazione.
Articolo 12
Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il
versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da
altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più
di una delega alla stessa persona.
Spetta al presidente dell'assemblea costatare la regolarità
delle deleghe.
Articolo 13
Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea
in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti, con la presenza
fisica o per delega di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza
qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza
dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento
dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti
sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del
consiglio direttivo.
L'assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione
o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo,
da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione
o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'assemblea.
I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati
dal presidente e dal segretario stesso.
Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto
dal segretario e sottoscritto dal presidente.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 14
Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri sempre
dispari, non inferiore a tre e non superiore a undici, incluso il
presidente che è eletto direttamente dall’assemblea.
L'assemblea elegge il consiglio direttivo, determinando di volta in
volta il numero dei componenti. Il consiglio direttivo ha il compito
di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere
ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti
necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione
e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale
dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo
poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali
dovute dai soci.
Il consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri
lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro
lo studio di problemi specifici.
Articolo 15
Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente,
il tesoriere e il segretario.
Sarà in facoltà del consiglio direttivo preparare e
stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del
presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari
della vita dell'associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione
all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
Articolo 16
I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il consiglio direttivo
provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che
nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono
in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà,
il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
Articolo 17
Il consiglio direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta
se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta
scritta almeno due membri del consiglio stesso.
Ogni membro del consiglio direttivo dovrà essere invitato alle
riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso d’urgenza il
consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro
ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo
lettera raccomandata o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica
e telegramma.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti
all'ordine del giorno.
Articolo 18
Per la validità della riunione del consiglio direttivo è
necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o,
in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo,
da altro membro del consiglio più anziano per partecipazione
all'associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione
o, in casi di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi
presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità
prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto
dal presidente e dal segretario.
Articolo 19
Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili
e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri
sono tenuti dal segretario.
Articolo 20
Il presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica
tre anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione
nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del consiglio direttivo
e dell’assemblea dei soci.
Il presidente assume nell’interesse dell’associazione
tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza
del consiglio direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza
e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza
utile.
Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione
e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che
il consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria
amministrazione.
In particolare compete al presidente:
predisporre le linee generali del programma delle attività
annuali ed a medio termine dell’associazione;
redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività
dell’associazione;
vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia,
funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità
ed esigenze per l’associazione e gli associati;
emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione;
promuovere azioni ed indirizzi.
Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi,
tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità
di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o
di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito
dal vicepresidente.
PROBIVIRI
Articolo 21
L'assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un
collegio di probiviri, in numero massimo di tre, cui demandare, secondo
le norme da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell'associazione
e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli
associati. Il collegio dei probiviri può irrogare le seguenti
sanzioni: A) Censura; B) Sospensione del socio fino ad un massimo
di un anno.
Qualora i fatti da sanzionare siano reputati particolarmente gravi,
potranno proporre al consiglio direttivo di disporre l’espulsione
dei soci interessati.
Le deliberazioni del collegio dei probiviri sono inappellabili.
ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 22
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con
la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà
essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio sociale.
SCIOGLIMENTO
Articolo 23
In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà
essere diviso tra i soci, ma sarà interamente devoluto ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di
cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996
n. 662, salvo diversa destinazione imposta da legge. Le associazioni
beneficiarie saranno scelte dall’assemblea in base all’esito
di una votazione per scegliere tra quelle che indicherà il
consiglio direttivo.
NORME FINALI
Articolo 24
Per quanto non contemplato dal presente statuto e dal regolamento
sociale sui rapporti tra i soci e tra i soci e l’associazione,
si applicano le norme di legge vigenti nella Repubblica Italiana.
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obiettivi
La nostra è un’associazione
senza fini di lucro che finanzia progetti ed attività di solidarietà
in America Latina, sostenendo l’iniziativa delle realtà locali
che lottano per vedere riconosciuti i propri diritti fondamentali, per
la giustizia e contro le cause che generano la povertà ed ogni
forma di discriminazione. continua
Da quest’anno ci puoi sostenere anche con il 5 per mille... continua
Chi siamo
La nostra storia
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